La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una signora fiorentina che, senza guardare, era scesa da un marciapiede e si era trovata nel bel mezzo di un tratto di strada riservata ai ciclisti creando così “ostacolo” alla loro circolazione tanto che una ciclista, per schivarla, era stata costretta ad una brutta caduta nella quale si era fatta male a un occhio.
Denunciata per “condotta colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”, Cristina M. (53 anni) era stata inizialmente assolta “per non aver commesso il fatto” dal giudice di pace di Firenze il 16 settembre del 2010. In seguito, su appello di Maria C. – la ciclista finita a terra – il Tribunale di Firenze il 13 luglio 2012 aveva condannato Cristina M. al risarcimento dei danni provocati alla vittima con una provvisionale immediatamente esecutiva pari a ottomila euro. Tra pedone e ciclista non c’era stato “nessun contatto” e la signora a piedi non aveva riportato alcuna lesione diversamente dalla donna alla guida della bici che, per evitarla, aveva perso il controllo del suo mezzo. L’incidente era avvenuto il sette giugno 2005.
Senza successo Cristina M. ha contestato la condanna innanzi alla Quarta sezione penale della Suprema Corte che, con la sentenza 35957 depositata oggi e relativa all’udienza svoltasi lo scorso cinque giugno, ha confermato il verdetto di responsabilità dando il via libera al proseguimento della causa civile per la quantificazione definitiva dei danni da risarcire alla ciclista oltre agli ottomila euro già conteggiati. L’imputata è stata anche condannata a pagare duemila euro di spese processuali in favore di Maria C. per l’onorario dell’avvocato della parte civile.