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“Zone rosse, ecco perché l’ordinanza era illegittima” – ASCOLTA

today05/06/2019

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FIRENZE – Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso contro l’ordinanza sulla cosiddette ‘zone rosse’ sancendo l’illegittimità del provvedimento che era stato varato dalla prefetto Laura Lega con cui di prevedeva la possibilità di vietare lo stazionamento in 17 particolari aree della città di persone condannate o anche solo denunciate in passato per certi tipi di reati legati alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti, o ancora lesioni, danneggiamento di beni e commercio abusivo.

Ad adire al giudice amministrativo era stato un giovane residente in una delle arre individuate, denunciato anni fa per possesso di una modica quantità di stupefacenti e che avrebbe così rischiato l’allontanamento, assistito dall’avvocato Cino Benelli, con l’assistenza dei legali dell’Aduc Adriano Saldarelli e Fabio Clauser. Nelle settimane scorse il Tar aveva accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza, cui ieri è seguita una “bocciatura” nel merito.

Numerosi i rilievi che i giudici hanno sottolineato a sostegno della loro decisione, in linea con le richieste del ricorrente. Innanzitutto, la “irragionevole automaticità” tra il fatto essere stati denunciati in passato e l’essere effettivamente “incompatibili” con la fruibilità delle fatidiche “zone rosse”. “Il Tar della Toscana – ha spiegato l’avvocato Fabio Clauser stamani a Novaradio – ha detto che certi provvedimenti non si possono fare in questo modo, perché ci devono essere presupposti di urgenza e di necessità, e perché una persona denunciata non può essere considerata automaticamente pericolosa”.

>>> Clicca per ascoltare l’intervista all’avvocato Fabio Clauser, consulente legale Aduc

Non solo. I  giudici amministrativi, ha spiegato ancora l’avvocato Clauser, hanno chiarito come un provvedimento prefettizio non possa limitare, senza giustificato motivo, diritti fondamentali quali la libertà di circolazione: “Lo strumento (di prevenzione) del divieto di stazionare in determinate aree urbane non può essere usato in via ordinaria poiché dovrebbe esser previsto da specifica norma di legge come stabilisce l’articolo 16 della Costituzione”.

Dato che l’ordinanza sulla  sulle “zone rose” fiorentine aveva fatto da modello ad analoghi provvedimenti varati anche in altre città italiane, e lo stesso ministro dell’Interno aveva emesso una direttiva in tal senso, la sentenza del Tar Toscana potrebbe aprire la strada ad ulteriori azioni.

Scritto da: Redazione Novaradio


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